“Ai fini della verifica della usurarietà del tasso convenuto nel contratto di mutuo deve tenersi conto non solo del tasso di interessi convenuto ma anche di tutti gli altri costi previsti in contratto, sia quelli certi (spese di istruttoria, assicurazione immobile concesso in garanzia ecc.) che quelli eventuali quali possono essere gli interessi moratori e la commissione per estinzione anticipata. (…) Sebbene la commissione di estinzione anticipata sia determinata in misura percentuale sul capitale residuo ai fini dell’accertamento dell’usurarietà del mutuo il calcolo deve essere operato con riferimento al capitale concesso a mutuo dovendosi aver riguardo al momento in cui le condizioni contrattuali del mutuo vengono pattuite, così come prescrive la legge, considerato che in ipotesi ben può accadere che l’estinzione anticipata venga richiesta a distanza di qualche giorno”. (…) “La necessità di cumulare gli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata appare evidente nel caso in cui tale commissione per contratto è dovuta anche in caso di risoluzione per inadempimento del mutuatario”.