“Il TAEG effettivamente praticato dall’Istituto supera dello 0,025% il dato convenuto in contratto. (…) Sulla scorta di tali considerazioni allora, il nominato perito, ricalcolando il piano di ammortamento ai tassi BOT ex art. 117 TUB, ha determinato il saldo ancora dovuto alla data della notifica dell’atto di precetto nella minor somma”.