“Ad avviso del Magistrato il complesso degli elementi sopra menzionati induce a ritenere che la polizza in discorso rientri nell’ambito di applicazione del disposto dell’art. 121, comma 2, t.u.b., posto che la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo nel caso di specie poteva configurarsi, in fatto, e nonostante la previsione di facoltatività, un requisito per ottenere il credito. Il costo relativo alla polizza ora menzionata deve quindi essere considerato ai fini del computo del TAEG. Ciò non è avvenuto nel caso di specie; da ciò consegue l’applicazione di quanto previsto ai commi 6 e 7 dell’art. 125-bis t.u.b.: la clausola contrattuale relativa alla determinazione del TAEG è nulla e deve essere sostituita ai sensi di quanto disposto dalla citata norma di legge. L’intermediario provvederà quindi a rideterminare gli importi dovuti dal ricorrente, eventualmente restituendo l’eccedenza finora percepita rispetto a quanto dovuto dal ricorrente medesimo ai sensi del TAEG così rideterminato.”