Unicredit. Violazione TAEG. Collegio di Roma. Settembre 2016

“Il Collegio, riguardo al contratto di finanziamento n. 20013539094113, accerta che è nulla la clausola relativa al TAEG e che quest’ultimo equivale al tasso nominale minimo dei buoni del Tesoro annuali emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto e dispone che l’intermediario restituisca al ricorrente l’eccedenza. Con riferimento al contratto di finanziamento n. 20013539094114 accerta che è nulla la clausola relativa al TAEG e che quest’ultimo equivale al tasso nominale minimo dei buoni del Tesoro annuali emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto e dispone che l’intermediario restituisca al ricorrente l’eccedenza. Dispone inoltre che l’intermediario corrisponda al ricorrente l’importo di euro 5.028,00 a titolo di restituzione del premio assicurativo.”