Deutsche Bank. Violazione TAEG. Tribunale di Roma. Settembre 2016
“… è nulla la clausola relativa al TAEG e che quest’ultimo equivale al tasso nominale minimo dei buoni del Tesoro annuali emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto.”
Deutsche Bank. Violazione TAEG. Tribunale di Roma. Settembre 20162018-09-042020-12-04https://www.martino-consulting.it/wp-content/uploads/2019/01/martino-consulting-weblogo.pngMartino Consultinghttps://www.martino-consulting.it/wp-content/uploads/2019/01/martino-consulting-weblogo.png200px200px