“Revoca il decreto ingiuntivo opposto. Dichiara la nullità della clausola afferente gli interessi pattuiti che dovranno essere ricalcolati ex art. 125-bis TUB al tasso bot minimo vigente l’anno prima della sottoscrizione del contratto di finanziamento con un risparmio per l’opponente sig. XXX di € 24.994,72”.