“Il costo relativo alla polizza ora menzionata deve quindi essere considerato ai fini del computo del TAEG. Ciò non è avvenuto nel caso di specie; da ciò consegue l’applicazione di quanto previsto ai commi 6 e 7 dell’art. 125-bis t.u.b.: la clausola contrattuale relativa alla determinazione del TAEG è nulla e deve essere sostituita ai sensi di quanto disposto dalla citata norma di legge. L’intermediario provvederà quindi a rideterminare gli importi dovuti dal ricorrente, eventualmente restituendo l’eccedenza finora percepita rispetto a quanto dovuto dal ricorrente medesimo ai sensi del TAEG così rideterminato.”