“Tale accertamento conduce alla dichiarazione della nullità delle relative clausole, con conseguenti effetti restitutori degli importi indebitamente percepiti. E, in applicazione della forma di integrazione legale del contratto sancita dall’art. 125-bis, comma 7°, Tub, in caso di nullità delle clausole contrattuali, si procede alla sostituzione del TAEG originariamente pattuito, con quello equivalente al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell’economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, con l’obbligo di restituzione al ricorrente di € 6.854,00”.