“Secondo giurisprudenza largamente dominante, nella statuizione di nullità ex art. 1815, II comma c.c. , della pattuizione degli interessi e di esclusione di ogni debenza, da parte del mutuatario, a tale titolo, dovendo l’obbligazione restitutoria sullo stesso gravante essere circoscritta al solo capitale, ne rileva, a fini di preclusione della conversione forzosa del mutuo da oneroso a gratuito, discendente dalla natura imperativa della norma citata, che lo stesso mutuatario non abbia mai subito, nel corso del rapporto dedotto in giudizio, l’applicazione degli interessi moratori, dovendo l’usurarietà del tasso essere valutata con riferimento in cui il tasso sia stato promesso o convenuto, anche se non concretamente applicato”.