“La normativa applicabile pro tempore è quella dettata dal d.m. 8/7/1992, poiché le disposizioni di trasparenza emanate dalla Banca d’Italia il 29 luglio 2009 e pubblicate sul Supplemento Ordinario n. 170 alla G.U.R.I. n. 210 del 10/9/2009 prevedevano espressamente l’applicabilità di tale normativa sino al recepimento della direttiva europea 2008/48/CE sul credito ai consumatori (cfr. art. 3, commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 141/10). Pertanto, ai sensi dell’art. 2, commi 3 e 4, del decreto del Ministro del Tesoro 8 luglio 1992. (in Gazz. Uff., 20 luglio, n. 169, “Disciplina e criteri di definizione del tasso annuo effettivo globale per la concessione di credito al consumo”), nel calcolo del TAEG sono incluse d) le spese per l’assicurazione o garanzie, imposte dal creditore, intese ad assicurargli il rimborso totale o parziale del credito in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del consumatore, mentre sono escluse quelle facoltative. Alla luce della disciplina applicabile si deve dunque affermare, in via di principio, che sono certamente inclusi nel calcolo del TAEG i costi sostenuti dal cliente per la stipula di polizze assicurative tutte le volte che esse sono volte ad assicurare al creditore, ossia all’intermediario, il rimborso totale o parziale del credito in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del consumatore. In particolare, si ritiene che tra gli indizi significativi per considerare obbligatoria una polizza vi possano essere i seguenti: – si tratta di polizza collettiva stipulata dall’intermediario con la compagnia assicurativa ed a copertura del rischio morte, invalidità, perdita di impiego (tutti eventi che renderebbero difficile o impossibile la restituzione delle rate); – la stipulazione della polizza è contestuale alla stipulazione del finanziamento; – la durata della copertura assicurativa coincide con la durata del finanziamento; – il beneficiario della copertura assicurativa è l’intermediario; Nel caso di specie sussistono le prime tre di tali caratteristiche e si può dunque ritenere di essere in presenza di una polizza obbligatoria, che deve dunque essere inclusa nel calcolo del TAEG.”