“Il Collegio, in accoglimento del ricorso, accerta la nullità della clausola relativa al TAEG con conseguente sostituzione ai sensi dell’art. 125 bis TUB, comma 7 e conseguentemente dispone la restituzione delle somme versate in eccesso. Accerta inoltre la nullità della clausola concernente gli interessi moratori e dispone che essi vengano eventualmente calcolati in misura pari al tasso degli interessi corrispettivi.”