Compass. Violazione del TAEG. ABF Napoli. Giugno 2018

“Il Collegio, in accoglimento del ricorso, accerta la nullità della clausola relativa al TAEG con conseguente sostituzione ai sensi dell’art. 125 bis TUB, comma 7 e conseguentemente dispone la restituzione delle somme versate in eccesso. Accerta inoltre la nullità della clausola concernente gli interessi moratori e dispone che essi vengano eventualmente calcolati in misura pari al tasso degli interessi corrispettivi.”