“Il Collegio, in accoglimento del ricorso, accerta l’illegittimità della determinazione del TAEG nella parte in cui non considera i costi della polizza assicurativa e per l’effetto dispone che l’intermediario restituisca alla ricorrente l’eventuale eccedenza rispetto a quanto già pagato, previa rideterminazione del TAEG ai sensi dei commi 6 e 7 dell’art. 125 bis TUB.”