“Dalla documentazione in atti non emerge in alcun modo che l’adesione alla polizza assicurativa denominata ‘creditor protection’ fosse, contrariamente a quanto ora asserito dalla banca resistente, facoltativa e che la stessa non avesse avuto alcuna incidenza sulle condizioni praticate al cliente dalla finanziaria erogante il prestito. Emerge, viceversa che beneficiario della suddetta polizza fosse l’intermediario erogante e che la polizza è stata sottoscritta contestualmente al finanziamento, sotto forma di adesione ad una polizza collettiva. Sicché è avviso di questo Collegio che i costi connessi a tale assicurazione fossero da ricomprendere nel TAEG nel presupposto che la sottoscrizione della polizza fosse condizione per ottenere il finanziamento”. Alla luce delle considerazioni fin qui svolte, confortate dagli elementi di fatto individuati e dall’orientamento dell’Arbitro, questo Collegio – avendo per completezza calcolato che il TAEG del contratto in questione, ove avesse correttamente tenuto conto dei costi assicurativi, sarebbe stato pari all’11,42%, come sostenuto dal cliente – ritiene che in luogo della clausola determinativa del TAEG, debba trovare applicazione il menzionato art. 125-bis, comma 7, TUB e la conseguente sostituzione del Tasso annuo effettivo globale. Pertanto, in accoglimento delle richieste di parte attrice, il Collegio riconosce all’istante il diritto al ricalcolo del TAEG con eventuali effetti restitutori per gli importi risultanti rispetto a quelli maggiori eventualmente corrisposti.”