Il Decreto Legge n. 23/2020, c.d. “Decreto Liquidità“, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 94 dell’8 aprile 2020, potenzia, integra e, in larga parte, sostituisce le misure già previste dal Decreto Legge n. 18 del 17.3.2020 (c.d. “Cura Italia”) in tema di finanziamento alle imprese attraverso lo strumento delle garanzie pubbliche al credito bancario.
Dl Liquidità: le misure
Sono stati previsti 200 miliardi di euro finalizzati a garantire liquidità alle imprese, ai professionisti ed alle partite iva, attraverso Sace s.p.a., posseduta al 100% da Cassa Depositi e Prestiti, a sua volta controllata all’87,77% dal Ministero dell’Economie e delle Finanze.
SACE, dunque, potrà – fino al 31 dicembre 2020 – concedere garanzie in favore degli istituti di credito per il rilascio di finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese con sede in Italia che abbiano subito conseguenze economiche causate dall’epidemia da Covid-19.
Un ruolo fondamentale, nell’impianto normativo del nuovo decreto, ha anche il Fondo di Garanzia per le PMI, il quale garantirà i finanziamenti in favore soprattutto delle micro e piccole imprese, con un numero di dipendenti non superiore a 499 unità.
Le garanzie previste potranno coprire fra il 70 ed il 100% del capitale erogato e dei relativi interessi e costi. I finanziamenti garantiti potranno avere, salvo eccezioni, durata non superiore a 6 anni ed un periodo di preammortamento.
In base al Decreto, i limiti all’erogazione sono definiti dal fatturato relativo all’anno 2019, desumibile dal bilancio, anche laddove non ancora depositato. Le somme finanziate, infatti, non potranno superare – salvo eccezioni – il 25% dei ricavi prodotti in Italia. In alternativa non potranno superare il doppio del costo del personale. Nel caso di garanzia del fondo al 100%, non potranno superare il 25% dei ricavi del beneficiario, come emergono dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda, e comunque non possono superare i 25.000 euro.
La garanzia è prevista a prima richiesta, esplicita e irrevocabile. Tuttavia, occorrerà comunque verificare come si orienteranno le banche in considerazione dei limiti previsti dagli Accordi di Basilea sulla valutazione del merito creditizio.
Le imprese beneficiarie delle garanzie pubbliche saranno tenute a rispettare determinati vincoli:
- non potranno approvare delibere alla distribuzione dei dividendi nei dodici mesi successivi all’erogazione;
- dovranno gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali;
- saranno tenute a destinare il finanziamento a scopi specifici.
Attenzione, infine, alle clausole stabilite dal decreto che prevedono espressamente come l’efficacia delle misure in questione rimanga in ogni caso subordinata all’approvazione della Commissione Europea ai sensi dell’articolo 108 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (cfr. art. 1, comma 9). Tale previsione pone notevoli interrogativi sull’efficacia immediata ed effettiva delle norme previste dal Decreto liquidità, laddove non queste non fossero immediatamente approvate da parte della Commissione Europea.
Veniamo, dunque, ad analizzare più specificamente le misure a sostegno della liquidità delle imprese attraverso il sistema bancario, sulla base delle norme previste dal D.L. 23/2020.
La garanzia pubblica per PMI, partite Iva e professionisti
L’art. 13 del decreto n. 23 dell’8 aprile 2020 è nuovamente intervenuto sulle misure per l’accesso al credito delle micro, piccole e medie imprese attraverso lo strumento del “Fondo di garanzia per le PMI”. Quest’ultimo, istituito con la Legge n. 662/96 e già rafforzato dal precedente dl 18/2020 (c.d. “Cura Italia”), costituisce uno strumento volto ad agevolare la concessione di finanziamenti a Start up e PMI innovative mediante la concessione di una garanzia pubblica che, riducendo i rischi di insolvenza nei confronti degli istituti finanziari, agevola notevolmente l’accesso al credito bancario da parte di imprese e professionisti necessitanti di liquidità.
Il nuovo art. 13 prevede che “Fino al 31 dicembre 2020, in deroga alle vigenti disposizioni del Fondo di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662”, si applicheranno le nuove norme previste, appunto, dal DL 23/2020, provvisoriamente deroganti le Disposizioni Operative che regolano il Fondo PMI.
Viene espressamente specificato come l’efficacia delle misure in questione rimanga comunque subordinata all’approvazione della Commissione Europea ai sensi dell’articolo 108 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (cfr. art. 1, comma 9).
Salvo quanto meglio verrà specificato nel prosieguo, i 4 pilastri su cui si regge l’ampliamento della portata del Fondo di garanzia delle PMI possono essere così sintetizzati:
- prestiti fino a 25.000 euro (e comunque non superiori al 25% dei ricavi del soggetto beneficiario, risultanti dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata al momento della domanda) per le piccole imprese, professionisti e partite iva, con garanzia pubblica a copertura del 100% dell’importo stanziato e senza istruttoria;
- prestiti fino a 800.000 euro (e comunque non superiori al 25% dei ricavi per l’anno 2019) per le imprese con ricavi fino a 3,2 milioni di euro, con garanzia pubblica del 90% a carico del Fondo e del 10% a carico dei confidi o altri soggetti con risorse proprie, a copertura del 100% dell’importo stanziato ma con obbligo di valutazione finanziaria e andamento dell’attività;
- prestiti fino ad un massimo garantito pari a 5 mln di euro, per le imprese fino a 499 dipendenti, con garanzia del Fondo PMI pari al 90% delle somme erogate.
- copertura diretta nella misura dell’80% e del 90% in caso di riassicurazione sui i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l’erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% dell’importo del debito già accordato ed oggetto di rinegoziazione.
I tassi di interesse dovrebbero collocarsi tra l’1,2% e il 2,00% per i finanziamenti fino a 25.000,00 euro, mentre per gli altri finanziamenti non vi sono limiti stabiliti sui tassi.
Vediamo, dunque, nel dettaglio quali sono le modalità di funzionamento del “Fondo di garanzia per le PMI” alla luce della disposizione normativa in commento.
1. I soggetti beneficiari
I beneficiari dell’intervento sono le micro, piccole e medie imprese con le seguenti caratteristiche:
- imprese con numero di dipendenti non superiore a 499, nonché le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti e professioni, così come specificato dall’art. 1, comma 1 e – con specifico riferimento ai finanziamenti fino a 25.000 euro, dall’art. 13, comma 1, lett. l.
- La garanzia è concessa anche in favore di beneficiari finali che presentano, alla data della richiesta di garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come “inadempienze probabili” o “scadute o sconfinanti deteriorate” ai sensi del paragrafo 2, Parte B della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d’Italia e successive modificazioni e integrazioni, purché la predetta classificazione non sia precedente alla data del 31 gennaio 2020;
- La garanzia è concessa anche alle imprese che, in data successiva al 31 dicembre 2019, sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all’articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, hanno stipulato accordi di ristrutturazione ai sensi dell’articolo 182-bis o hanno presentato un piano attestato di cui all’articolo 67 del predetto decreto, salvo casi specifici indicati all’art. 14, lett. f del decreto.
- Sono, viceversa, escluse le imprese che presentino esposizioni classificate come “sofferenze” o che, già prima del 31.12.2020, fossero giudicate classificate come o “inadempienze probabili” ai sensi della disciplina bancaria o che rientrino nella nozione di “imprese in difficoltà” ai sensi della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato.
2. Le garanzie del Fondo
Il Fondo centrale di garanzia per le PMI garantisce:
a) i nuovi finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito, con copertura al 100%, sia in garanzia diretta che in riassicurazione, in favore di PMI, artigiani e autonomi soggetti a partita iva la cui attività sia stata danneggiata dall’emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata ai sensi dell’articolo 47 del DPR 445/2000, purché tali finanziamenti prevedano l’inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall’erogazione ed abbiano una durata da 24 fino a 72 mesi e un importo non superiore al 25% dell’ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, come risultante dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019, da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione ai sensi dell’articolo 47 del DPR 445/2000. L’importo erogato non potrà, in ogni caso essere superiore a 25.000 euro.
In favore di tali soggetti beneficiari l’intervento del Fondo PMI è concesso automaticamente, gratuitamente e senza valutazione e il soggetto finanziatore eroga il finanziamento coperto dalla garanzia del Fondo, subordinatamente alla verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l’esito definitivo dell’istruttoria da parte del gestore del Fondo medesimo;
b) sono, inoltre, ammissibili alla garanzia del fondo, con copertura al 100% sia in garanzia diretta che in riassicurazione (di cui 90% a carico del Fondo e 10% a carico di Confidi con fondi propri), i nuovi finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in favore di imprese con ammontare di ricavi non superiore a 3.200.000 euro, la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata ai sensi dell’articolo 47 del DPR 445/2000. La predetta garanzia può essere rilasciata per prestiti di importo non superiore al minore tra il 25 per cento dei ricavi del soggetto beneficiari e l’importo di euro 800.000 euro.
Tale garanzia non è concessa, come invece quella per le somme fino a 25.000 euro, in maniera automatica e senza valutazione bancaria, in quanto i soggetti finanziatori dovranno effettuare una valutazione del merito creditizio dell’impresa richiedente;
c) sono, in generale, ammissibili alla garanzia del fondo, con copertura al 90%, sia in garanzia diretta che in riassicurazione, le operazioni finanziarie le quali non superino, alternativamente:
1) il doppio della spesa salariale annua del beneficiario per il 2019 o per l’ultimo anno disponibile;
2) il 25% del fatturato totale del beneficiario nel 2019;
3) il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di piccole e medie imprese, e nei successivi 12 mesi, nel caso di imprese con numero di dipendenti non superiore a 499;
d) Sono, infine, ammissibili alla garanzia del Fondo, per la garanzia diretta nella misura dell’80% e per la riassicurazione nella misura del 90 per cento dell’importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell’80 per cento, i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l’erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% dell’importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione.
Peraltro, è previsto che fino all’autorizzazione della Commissione Europea, le suddette percentuali relative ai primi due punti (100% e 90%) dovranno essere considerate, rispettivamente, pari all’80 per cento per la garanzia diretta e al 90 per cento per la riassicurazione, vale a dire le medesime percentuali che erano già stabilite dall’art. 49 del DL 18/2020.
Le garanzie cumulativamente prestate non possono eccedere, per singola impresa, l’importo massimo di 5 milioni di euro. Tale importo appare quindi raddoppiato rispetto ai 2,5 milioni di euro normalmente previsti.
3. I costi della garanzia
La garanzia del Fondo è concessa a titolo gratuito, essendo stata esclusa la commissione una tantum prevista nelle disposizioni operative. Ciò non vuol dire che le banche o altri soggetti erogatori non possano applicare commissioni di istruttoria proprie!
La garanzia del Fondo può essere richiesta anche su operazioni finanziarie già perfezionate ed erogate dal soggetto finanziatore da non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta e, comunque, in data successiva al 31 gennaio 2020
È inoltre sospesa la commissione di 300 euro prevista dall’articolo 10, comma 2, del decreto ministeriale 6 marzo 2017, in caso di mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie a seguito della delibera di ammissione del Consiglio di Gestione.
La garanzia pubblica apprestata attraverso SACE s.p.a.
Pubblicità
In base a quanto previsto dall’art. 1 del D.L. 23/2020, la garanzia prestata da SACE s.p.a. ha natura residuale rispetto a quella stabilita dall’art. 14 del medesimo decreto in capo al Fondo PMI.
È infatti ivi stabilito che “Gli impegni assunti dalla SACE S.p.A. ai sensi del presente comma […] sono destinati a supporto di piccole e medie imprese […] ivi inclusi i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA, che abbiano pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662“.
È quindi previsto che al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia, colpite dall’epidemia Covid-19, SACE S.p.A. concede fino al 31 dicembre 2020 garanzie in favore di banche e degli altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia (compresi i confidi), per finanziamenti sotto qualsiasi forma (cfr. art. 1 del D.L. 23/2020).
La garanzia è fissata dal decreto nell’importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi destinati a supporto di piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE.
Il nuovo decreto specifica come l’efficacia delle misure in questione rimanga comunque subordinata all’approvazione della Commissione Europea ai sensi dell’articolo 108 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (cfr. art. 1, comma 9).
1. Oggetto e condizioni stabiliti ai fini della concessione della garanzia SACE
Il D.L. 23/2020 stabilisce che i nuovi finanziamenti o i rifinanziamenti concessi da banche e da altri istituti di credito in favore delle imprese italiane siano coperti da garanzia pubblica, che coprirà capitale, interessi ed oneri accessori (al netto delle commissioni ricevute per le medesime garanzie) fino all’importo massimo garantito.
Il finanziamento coperto dalla garanzia dovrà essere destinato a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell’impresa beneficiaria.
La garanzia dovrà venire richiesta e quindi rilasciata entro il 31 dicembre 2020 e potrà riguardare i finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 24 mesi.
2. Beneficiari della garanzia SACE s.p.a.
Potranno potenzialmente accedere alle misure previste tutte le PMI, i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA. Risulta tuttavia essenziale che alla data del 31 dicembre 2019 tali soggetti non rientrassero nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e, alla data del 29 febbraio 2020, non risultassero presenti tra le esposizioni deteriorate della banca, come definite ai sensi della normativa europea.
3. Importo del prestito e copertura della garanzia pubblica
L’importo del prestito assistito da garanzia non potrà risultare superiore al maggiore tra i seguenti elementi:
- 25% del fatturato annuo dell’impresa relativi al 2019, come risultante dal bilancio approvato ovvero dai dati certificati se l’impresa non ha ancora approvato il bilancio;
- il doppio dei costi del personale dell’impresa relativi al 2019, come risultanti dall’ultimo bilancio ovvero dai dati certificati se l’impresa non ha ancora approvato il bilancio; qualora l’impresa abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2018, si fa riferimento ai costi del personale attesi per i primi due anni di attività, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell’impresa.
Ai fini della verifica del limite dell’importo finanziabile, qualora la medesima impresa sia beneficiaria di più finanziamenti assistiti dalla garanzia da altra garanzia pubblica, gli importi di detti finanziamenti si cumulano.
Qualora la medesima impresa, ovvero il medesimo gruppo quando la prima è parte di un gruppo, siano beneficiari di più finanziamenti assistiti dalla garanzia concessa da SACE S.p.A., gli importi di detti finanziamenti si cumulano.
Ai fini dell’individuazione del limite di importo garantito, qualora l’impresa appartenga ad un gruppo, occorre fare riferimento al valore del fatturato in Italia e dei costi del personale sostenuti in Italia da parte dell’impresa ovvero su base consolidata. L’impresa richiedente è tenuta a comunicare alla banca finanziatrice tale valore.
La garanzia pubblica prevista tramite l’intervento di SACE s.p.a. riguarda:
- il 90% dell’importo del finanziamento per imprese con meno di 5000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;
- l’80% dell’importo del finanziamento per imprese con valore del fatturato tra 1,5 miliardi e 5 miliardi di euro o con più di 5000 dipendenti in Italia;
- il 70% per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi.
Tali percentuali si applicano sull’importo residuo dovuto, in caso di ammortamento progressivo del finanziamento.
Ai fini dell’individuazione della percentuale di garanzia, qualora l’impresa beneficiaria sia parte di un gruppo, occorre fare riferimento al valore su base consolidata del fatturato e dei costi del personale del gruppo. L’impresa richiedente è tenuta a comunicare alla banca finanziatrice tale valore.
L’impresa che beneficerà della garanzia assumerà l’impegno a non approvare la distribuzione di dividendi nei dodici mesi successivi all’erogazione del finanziamento, nonché a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali.
4. Modalità di presentazione della domanda
Ai fini del rilascio delle garanzie che coprono finanziamenti in favore di imprese con meno di 5000 dipendenti in Italia e con valore del fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro, sulla base dei dati risultanti dall’ultimo bilancio approvato ovvero dei dati certificati con riferimento alla data di entrata in vigore del presente decreto se l’impresa non ha ancora approvato il primo bilancio, si applica la seguente procedura semplificata:
- l’impresa interessata all’erogazione di un finanziamento garantito da SACE S.p.A. presenta a un soggetto finanziatore, che può operare ed eventualmente erogare anche in modo coordinato con altri finanziatori, la domanda di finanziamento garantito dallo Stato;
- in caso di esito positivo della delibera di erogazione del finanziamento da parte dei suddetti soggetti, questi ultimi trasmettono la richiesta di emissione della garanzia a SACE S.p.A. e quest’ultima processa la richiesta, verificando l’esito positivo del processo deliberativo del soggetto finanziatore ed emettendo un codice unico identificativo del finanziamento e della garanzia;
- il soggetto finanziatore procede al rilascio del finanziamento assistito dalla garanzia concessa dalla SACE S.p.A.
Qualora l’impresa beneficiaria abbia più di 5000 dipendenti o fatturato superiore a 1,5 miliardi di euro, il rilascio della garanzia e del corrispondente codice unico è subordinato altresì alla decisione assunta con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, adottato sulla base dell’istruttoria trasmessa da SACE S.p.A., tenendo in considerazione il ruolo che l’impresa che beneficia della garanzia svolge rispetto alle seguenti aree e profili in Italia:
a. contributo allo sviluppo tecnologico;
b. appartenenza alla rete logistica e dei rifornimenti;
c. incidenza su infrastrutture critiche e strategiche;
d. impatto sui livelli occupazionali e mercato del lavoro;
e. peso specifico nell’ambito di una filiera produttiva strategica.