“Revoca il decreto ingiuntivo opposto. Dichiara la nullità ex art. 117 TUB della clausola afferente gli interessi per assenza del contratto che dovranno essere ricalcolati ex art. 125-bis TUB al tasso bot minimo vigente l’anno prima della sottoscrizione del contratto di credito rotativo con un risarcimento per l’opponente di € 7.994,72”.