“Sono certamente inclusi nel calcolo del TAEG i costi sostenuti dal cliente per la stipula di polizze assicurative, tutte le volte che esse abbiano carattere obbligatorio e siano volte ad assicurare al creditore, ossia all’intermediario, il rimborso totale o parziale del credito in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del consumatore. Ha, a tale proposito, riqualificato come “obbligatorie” le polizze che presentano taluni “indici sintomatici” (es: polizze contestuali, collettive, a protezione del credito, in cui beneficiario è lo stesso intermediario), con il conseguente accertamento della necessità di includerle nel TEG e/o nel TAEG. In (si vedano Collegio di Roma, decc. n. 2660/15; 2709/16). Nel caso di specie, la sottoscrizione della polizza è contestuale a quella del contratto di finanziamento; si tratta di una copertura assicurativa composta, a sua volta, da due polizze collettive; beneficiario della polizza è la ricorrente; il premio è calcolato in percentuale sulla rata del finanziamento e una quota dello stesso (pari ad € 2.615,68) viene riconosciuta all’intermediario. E’ dunque da ritenersi che ricorrano diversi degli indici sintomatici che militano a favore di detta riqualificazione della polizza come obbligatoria, il cui costo deve quindi essere considerato ai fini del computo del TAEG. Ciò non è avvenuto nel caso di specie; da ciò consegue la illegittimità della clausola disponente il TAEG, che risulta contrattualmente espresso in misura inferiore a quella che risulta includendovi il costo della polizza in discorso. Le conseguenze di tale illegittimità sono solo parzialmente coincidenti con quelle esposte nella domanda formulata dalla ricorrente. Come di recente chiarito dal Collegio di coordinamento, con la dec. n. 1430/16, “trattandosi di contratti di finanziamento stipulati da un consumatore, la norma applicabile, salvo quanto tra poco si dirà riguardo al primo, non è quella generale dell’art. 117 del TUB invocata dal ricorrente, bensì quella speciale dell’art.125 bis del TUB che, al comma 6, prevede la nullità delle clausole relative a costi a carico del consumatore non inclusi o non correttamente inclusi nel TAEG pubblicizzato. Per la verità l’art.125 bis, se preso alla lettera, sembrerebbe prevedere la nullità della clausola contrattuale relativa al TAEG nel caso in cui un costo necessario non sia stato incluso nel TAEG “pubblicizzato”, ma la interpretazione logica deve estendersi a fortiori alla ipotesi, riconducibile al caso di specie (ove non è prospettata una divaricazione tra contratto e informativa precontrattuale), in cui un costo necessario non sia stato inserito non solo nel TAEG pubblicizzato ma anche in quello contrattualmente indicato a parte”. Quanto alle conseguenze giuridiche, in primo luogo, l’art. 125, comma 6, esclude che la nullità della clausola comporti la nullità dell’intero contratto; in secondo luogo, il Collegio di coordinamento ha valorizzato una applicazione contestuale del comma 6 e del comma 7 dell’art. 1’art. 125 bis, TUB. Il primo, appunto, dispone la nullità della clausola che non abbia incluso o abbi incluso “in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall’articolo 124”, il secondo, con il prevedere che “il TAEG equivale al tasso nominale dei BOT o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministero dell’Economia emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto” prevede una forma di integrazione legale del contratto con applicazione del tasso nominale sostitutivo. In applicazione di tali principi, pertanto, questo Collegio ritiene nulla la clausola contrattuale che prevede il TAEG senza includervi l’assicurazione del credito e dispone l’applicazione del tasso sostitutivo di legge.
PQM
Il Collegio accerta la nullità della clausola contrattuale riferita al TAEG disponendo l’applicazione del tasso sostitutivo di legge, ed ordina il rimborso a parte ricorrente degli interessi pagati in eccesso rispetto a tale misura.”