“Il Collegio accerta la nullità della clausola relativa al TAEG e per l’effetto dispone che quest’ultimo equivalga al tasso nominale minimo dei BOT annuali emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto e per l’effetto dispone che l’intermediario corrisponda l’eventuale eccedenza, nonché la somma di euro 599,80 a titolo di restituzione del premio polizza rischio. Accerta inoltre che nessuna somma è dovuta, per i ritardi nei pagamenti, oltre gli interessi moratori convenzionalmente pattuiti, e per l’effetto dispone che l’intermediario restituisca l’eventuale eccedenza.”