La base per ogni giudizio finalizzato all’accertamento di anomalie del TAEG contrattualmente pattuito ovvero alla presenza di interessi anatocistici, di capitalizzazione composta, di interessi usurari, di Commissioni di massimo scoperto ecc. ecc. è il corretto rispetto dell’onere probatorio che grava sulla parte richiedente che procede in giudizio per la ripetizione dell’indebito.
Orbene, soddisfare l’onere probatorio richiesto dal Magistrato al fine di accertare la validità della domanda introduttiva rappresenta l’obbligo da perseguire esclusivamente con la produzione di tutti i documenti contrattuali e contabili relativi al rapporto che si contesta. Per tale motivo diviene fondamentale proprio la richiesta della documentazione contrattuale e contabile all’intermediario il quale, ai sensi dell’art. 119 testo unico bancario, è tenuto a fornire quanto richiesto in un congruo termine e comunque entro un massimo di giorni novanta.
Si badi bene, l’invio della richiesta bancaria non è un atto di semplice creazione, poiché ai fini del successivo controllo sulla presenza dei richiamati vizi diviene doveroso elencare analiticamente tutti i documenti necessari alla valutazione preliminare del finanziamento.
In tal senso generare una domanda alla banca in cui si omettono uno o più documenti necessari alla successiva verifica comporta una perdita di tempo e parallelamente di soldi per l’istante; ciò perché l’intermediario ha la possibilità, nel caso rapporti estinti ovvero di documentazioni contabili particolarmente voluminose, di richiedere al correntista consumatore il pagamento dei diritti di copia che aumenta in proporzione alla quantità dei documenti forniti.
La Martino Consulting accompagna tutti i consumatori nella ricerca della documentazione necessaria per l’analisi dei finanziamenti sottoscritti e, in generale, per far valere il proprio diritto nel caso di violazioni commesse da banche e finanziarie per l’addebito di interessi ultra legali e non dovuti.
Il servizio viene fornito in maniera totalmente gratuita e consente al consumatore, ma anche alla persona giuridica di avvalersi di seri professionisti che in tempi celeri agiscono a completa tutela del cliente.
A tal proposito, in materia bancaria, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si possono richiedere copia dei documenti relativi a rapporti bancari, contratti, condizioni generali, patti modificativi delle condizioni economiche applicati, estratti conto (integrali e scalari), rendiconti, fideiussioni e garanzie rilasciate. Il fondamento normativo del diritto del cliente della banca come detto è costituito anzitutto dall’art. 119 TUB che al 4 comma stabilisce:
il cliente, colui che gli succede a qualsiasi titolo e colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque entro massimo 90 giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione.
La richiesta deve, quindi, pervenire dal soggetto legittimato, tale essendo colui al quale la legge riconosce il diritto all’accesso e alla copia della documentazione oggetto di un contratto bancario. Si tratta in sostanza della parte contrattuale che nella sua formulazione può autorizzare la Martino Consulting che a notificare all’intermediario la richiesta completa ed esaustiva per far valere il diritto alla consegna.
La norma precisa finanche il diritto di accesso è consentito anche a colui che succede al cliente a qualsiasi titolo, ricomprendendo tanto i casi di successione a titolo particolare, quanto quelli a titolo universale, mortis causa o per atto tra vivi e persone giuridiche.
Nessun dubbio, quindi, per la possibilità di procedere da parte degli eredi universali, né quella proveniente dall’erede indicato in testamento come beneficiario del credito derivante dal rapporto bancario (ad es. da un contratto di conto corrente con saldo attivo).
In ambito societario, sono ammissibili le domande provenienti dalla persona giuridica, tanto da quella costituita a seguito di fusione societaria, quanto quelle provenienti dalla incorporante (in caso di fusione per incorporazione). In entrambi i casi, il nuovo soggetto e l’incorporante subentrano in tutti i rapporti (inclusi quelli bancari) che facevano capo al soggetto estinto o modificato.
Parallelamente non è contestabile la proponibilità dell’istanza proveniente dal socio illimitatamente responsabile di società di persone. In quanto ente privo di soggettività giuridica, il rapporto appare direttamente riferibile ai singoli soci ovvero all’ente condominio.
A proposito di amministrazione condominiale è pacifico in giurisprudenza che non solo l’amministratore sia legittimato a richiedere la documentazione relativa al rapporto bancario di cui è titolare il condominio, in quanto essendo un semplice ente di gestione della cosa comune privo di personalità giuridica legittima alla pretesa anche i singoli condomini.
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