“…Poiché ai fini dell’applicazione dell’art. 644 c.p. e 1815 c.c. si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui gli stessi sono promessi o comunque convenuti ed a prescindere dal pagamento, rappresentando la commissione di estinzione anticipata un costo del credito, la stessa già per la semplice pattuizione dovrà essere computata al fine di verificare il superamento del tasso soglia a nulla rilevando che la facoltà riconosciuta al mutuatario sia in concreto esercitabile, giusta previsione contrattuale, solo dopo diciotto mesi e un giorno”.