“(. . .) gli interessi corrispettivi su di una somma di denaro, decorrono dalla data in cui il relativo credito abbia acquistato carattere di liquidità ed esigibilità, a nulla rilevando ogni eventuale indagine sulla colpevolezza del ritardo nell’adempimento da parte del debitore, e senza che il creditore sia tenuto ad alcun atto di costituzione in mora, trovando l’obbligazione da interessi corrispettivi il proprio giuridico fondamento nella sola esigibilità della somma, rappresentando la relativa decorrenza una conseguenza automatica del ritardo subito dal creditore nel godimento di quanto dovutogli.”