“Il Collegio, pertanto, accertato il mancato inserimento del costo assicurativo nel TAEG indicato nel contratto stipulato a novembre del 2011, ritiene che l’intermediario debba rideterminare il piano di ammortamento con diritto di parte ricorrente a vedere ricalcolato l’importo degli interessi dovuti sulla scorta di quanto previsto dall’articolo 125 bis TUB e per l’effetto alla restituzione di quanto indebitamente versato pari a € 32.997,00”.